1. E' istituita la Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di ispirazione Cristiana (C.F.C.), con sede
legale in Roma, Largo F. Vito n. 1.
Per motivate esigenze il Consiglio Direttivo potrà costituire una sede organizzativa anche in luogo diverso da quella legale.

2. La Confederazione è organismo di volontariato senza fini di lucro, che si propone la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio, della famiglia, conformemente all'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica.
La Confederazione: - assume iniziative di ricerca e di servizio nel campo della problematica familiare e consultoriale, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione delle condizioni familiari; - promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori del Consultori Familiari; - promuove la istruzione, formazione e aggiornamento degli operatori dei consultori familiari; - promuove nel territorio servizi di assistenza sociale e socio-sanitari anche attraverso l'apertura di nuovi consultori tramite le Federazioni regionali, dove esistenti; - promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la cultura in materia familiare; - coordina le attività delle Federazioni regionali aderenti e le rappresenta, in ogni sede nazionale e internazionale, nelle azioni ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. La Confederazione può aderire ad organismi internazionali che abbiano scopi analoghi.

3. La Confederazione è costituita da Federazioni Regionali di Consultori Familiari che ne accettano o perseguono i fini. La Confederazione trae i mezzi da: - quote associative delle Federazioni Regionali o dei singoli Consultori, da considerarsi obbligatorie e non eludibili: la morosità comporta sanzioni di competenza del Consiglio Direttivo; - contribuzioni o donazioni, anche immobiliari da privati o enti pubblici interessati alle problematiche della famiglia e erogazioni liberali.

4. Gli organi della Confederazione sono: - il Consiglio Nazionale - il Consiglio Direttivo - il Consiglio di Presidenza - il Presidente.

5. Il Consiglio Nazionale è costituito dai membri dei Consigli Federazioni regionali aderenti. Alle sedute del Consiglio Nazionale possono partecipare tutti i componenti del Consiglio Direttivo delle Federazioni regionali, le quali, in occasione di ciascuna seduta, indicheranno tre membri aventi diritto di voto. Ha le seguenti competenze: - stabilire le linee programmatiche dell'attività della Confederazione; - deliberare eventuali modifiche dello Statuto ed eventuali regolamenti per la nomina per la nomina degli organi direttivi della associazione; - approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta, ed i bilanci preventivo e consuntivo entro il 31 dicembre; - eleggere nove membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Nazionale: - si riunisce almeno una volta l'anno, con preavviso di trenta giorni, su convocazione del Presidente della Confederazione e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo; - deve essere, inoltre, convocato qualora venga richiesto da almeno 1/3 dei componenti aventi diritto di voto.

6. Il Consiglio Direttivo è costituito: - dai Presidenti delle Federazioni regionali; - da nove membri eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale; - Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria amministrazione e in particolare: - Delibera sulle domande di adesione delle Federazioni Regionali, sulla loro decadenza e su eventuali provvedimenti di amministrazione commissariale; - Costituisce, di norma tra i suoi membri, il Consiglio di Presidenza, eleggendo con votazioni distinte i componenti alle rispettive cariche; - Elegge i Presidenti delle Commissioni Scientifica e Giuridica e, sentite le loro proposte, ne nomina i componenti; - Delibera le azioni utili alla realizzazione degli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Nazionale; - Predispone il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale; Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio di Presidenza è costituito: - Dal Presidente - Da due Vicepresidenti - Dal Segretario Generale - Dal Tesoriere Il Consiglio di Presidenza: - esercita i poteri che gli sono stati delegati dal Consiglio Direttivo; - attua le delibere del Consiglio Direttivo; - assume i provvedimenti di urgenza con delibera da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione; - decide sulla distribuzione dei compiti fra i suoi componenti. I membri del Consiglio di Presidenza restano in carica per tre anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive, eccetto in caso di elezione a Presidente. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di quattro dei suoi componenti.

8. Il Presidente: - ha la rappresentanza della Confederazione nei confronti di terzi e in giudizio; - firma gli atti della Confederazione; - vigila sul corretto funzionamento della Confederazione in aderenza ai principi di questo Statuto; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo e quello di Presidenza; - resta in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato consecutivo.

9. La Confederazione si avvale, quali organi consuntivi e propositivi, della Commissione Giuridica e della Commissione Scientifica, le quali operano secondo apposito regolamento. I Presidenti delle due Commissioni partecipano alle sedute degli organi collegiali con diritto di voto consultivo. Le due Commissioni restano in carica sino allo scadere del Consiglio Direttivo.

10. Le Federazioni Regionali per aderire alla Confederazione devono presentare domanda scritta, corredata da: - copia dello Statuto della Federazione; - elenco dei membri dei rispettivi Consigli di Presidenza e Direttivo; - elenco dei Consultori aderenti, con i nominativi dei loro Presidenti e Direttori; - documentazione dell'attività svolta dai Consultori. Non è ammesso il riconoscimento di più di una Federazione per Regione.

11. Nelle Regioni dove non è ancora costituita la Federazione, i singoli Consultori possono aderire alla Confederazione con l'impegno di costituirla appena possibile. Il rappresentante di questi Consultori partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

12. La Confederazione ha un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla CEI, il quale partecipa alle sedute degli organi collegiali con diritto di voto consultivo.

13. La Confederazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. La Confederazione impiegherà utili ed avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14. L'eventuale scioglimento della Confederazione è deliberato dal Consiglio Nazionale con voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto. Il patrimonio è devoluto ad altro Ente avente analoghe finalità, scelto dal Consiglio Nazionale tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

15. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Nazionale con voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto.

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA ESEGUITA REGISTRAZIONE AL N. CO28532 ADDI' 28 LUGLIO 1998